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Legge 15/12/1990 n. 396Interventi per Roma, capitale della Repubblica La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il presidente della repubblica promulga la seguente legge: Art. 1 - Obiettivi. 1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica e diretti a: a) realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città, nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici; b) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico e artistico, creare parchi archeologici ed in particolare quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema dei parchi urbani e suburbani, nonché acquisire le aree necessarie e quelle ancora private del comprensorio di Villa Ada; c) assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo libero nonché interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitari; d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi intermodali e di navigabilità del Tevere con la sistemazione della sua portualità, la riorganizzazione delle attività aeroportuali nonché il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea e di superficie; e) qualificare le università e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura; f) costituire un polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo Legge 15/12/1990 n. 396 – Interventi per Roma, capitale della Repubblica. anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti; g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma. Art. 2 -Commissione per Roma Capitale e programma degli interventi per Roma Capitale. 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal Sindaco di Roma. 2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lazio, la provincia di Roma, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione per Roma Capitale di cui al comma 1 ed al comune di Roma, gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di competenza propria o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui all'articolo1.1 Testo coordinato con le disposizioni di cui all’art. 17 della legge n. 127/97, ed all’art.33 della legge 191/98. 3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Sindaco di Roma propone al Consiglio comunale il programma degli interventi. Il Consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Commissione per Roma Capitale. 4. La Commissione per Roma Capitale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento, procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale. In caso di modificazione del programma adottato dal Consiglio comunale, la Commissione per Roma Capitale lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni, trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili. 5. In caso di mancanza della deliberazione consiliare di cui al comma 3 nel termine prescritto, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al Consiglio comunale un ulteriore termine di trenta giorni trascorsi i quali affida alla Commissione per Roma Capitale l'elaborazione del programma di interventi. In questo caso la Commissione per Roma Capitale, entro novanta giorni, adotta il programma di interventi e lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili. 6. La delibera del Consiglio comunale di Roma di rigetto del programma comunque adottato, ai sensi dei commi 4 e 5, dalla Commissione per Roma Capitale, ha effetto preclusivo per l'attivazione delle procedure straordinarie di cui agli articoli 3 e 4. 7. Il programma adottato all'unanimità dalla Commissione per Roma Capitale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Salvo quanto disposto dal comma 6, in caso di approvazione a maggioranza il provvedimento è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane. 8. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi nonché per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 9. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici siti nell'area metropolitana romana, ai fini della loro riutilizzazione, per l'accertamento delle eventuali entrate derivanti e per la destinazione dell'eventuale corrispettivo alla copertura delle spese connesse alla rilocalizzazione entro i limiti delle effettive entrate accertate. Art. 3 - Accordi di Programma. 1. Qualora il programma di interventi richieda per la sua attivazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del Presidente della regione Lazio, del Presidente della provincia di Roma, del Sindaco di Roma o Legge 15/12/1990 n. 396 – Interventi per Roma, capitale della Repubblica. di amministrazioni statali, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma. 2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità, il funzionamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della regione Lazio, o del Presidente della provincia di Roma o del Sindaco di Roma ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. 4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco di Roma allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni. La mancata deliberazione nel termine di trenta giorni equivale a ratifica. 5. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il Sindaco di Roma può richiedere al Ministro per i problemi delle aree urbane di sottoporre l'accordo al Consiglio dei ministri. In tale ipotesi l'accordo stesso è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e produce gli effetti di cui al comma 3. 5bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere, tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e di eventuali interventi sostitutivi è svolta da un collegio presieduto dal Ministro per i problemi delle aree urbane se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali ovvero dal Presidente della regione Lazio o dal Presidente della provincia di Roma o dal Sindaco di Roma in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi e composto da rappresentanti degli enti interessati. 7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Art. 4 - Conferenza di servizi. 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti esecutivi corredati da valutazioni di impatto ambientale alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali. 2. Il Sindaco di Roma convoca una conferenza cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, nonché i sovrintendenti per i beni archeologici, storici, artistici, monumentali, architettonici ed ambientali aventi competenza sul territorio del comune di Roma. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali nonché delle determinazioni degli accordi di programma e si esprimere su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. 2bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l’amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3 bis e 4. 3. L'approvazione del progetto, assunta all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti. 3bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l’amministrazione procedente, può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l’amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al Legge 15/12/1990 n. 396 – Interventi per Roma, capitale della Repubblica. presidente della Regione ed ai Sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della Regione o i Sindaci, previa delibera del Consiglio Regionale o dei Consigli Comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta. |
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